Cassazione Civile Sezione III n. 6711. Negotium mixtum cum donatione e prelazione agraria

Per l'esistenza, a favore del proprietario coltivatore diretto del fondo rustico confinante con quello ceduto, del diritto di prelazione, e del correlato diritto di riscatto, per il combinato disposto di cui all'art. 8, comma primo, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e all'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817, è necessario che il trasferimento sia a titolo oneroso, mentre se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un "negotium mixtum cum donatione", che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la predetta disciplina è inapplicabile.

Commento

La vendita nummo uno è dunque esclusa dall'operatività della prelazione agraria. Cosa dire della simulazione posta in essere dalle parti relativamente al prezzo? Si consideri che, in materia di fondi aventi destinazione urbanistica agricola e boschiva, l'attuale disciplina fiscale permette ad acquirente e venditore di non subire accertamenti di maggior valore sol che venga dichiarata una somma pari alla rendita del terreno moltiplicata per un certo coefficiente.

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