Cassazione Civile Sez. II 12575/2000: Sebbene incerta l'esistenza di un testamento l'erede legittimo deve accettare entro dieci anni.

L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della vocatio il diritto di accettare l'erdità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di chiamati ulteriori intesi come coloro che subentrano in luogo dei rinunciatari, secondo i meccanismi della devoluzione disciplinati dagli artt. 522 e 523 del cod.civ. L'ipotesi in cui si ignori se il defunto abbia validamente disposto delle proprie sostanze per testamento non impedisce l'apertura della successione e non esime chi vi risulti chiamato quale successore legittimo dall'onere di accettare l'eredità entro il termine di prescrizione.

Commento

Viene confermato il principio in base al quale non contano gli impedimenti di fatto allo scopo di impedire il decorso del termine prescrizionale. In particolare, l'ignoranza della delazione testamentaria nè esclude la decorrenza del termine, nè vale a qualificare chi si trovi in detta situazione soggettiva come chiamato in subordine.

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