Cassazione Civile Sez. II 11922/2000: Associazione tra professionisti: il mandato ad un singolo professionista non si presume a favore di tutto lo studio
Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente a uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.