Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 27475/2008. Sull'esercizio di prelazione di cui all'art.230 bis, comma V, c.c.

E' sempre applicabile l'istituto del riscatto dell'impresa familiare venduta a terzi dal titolare senza aver rispettato il diritto di prelazione di cui all'art. 230 bis, comma V, c.c., il quale rimanda all'art. 732 c.c. "nei limiti in cui è compatibile"

Commento

L'espresso rinvio effettuato dal V comma dell'art.230 bis all'art.732 cod.civ. è stato reputato dalla S.C. tale da attribuire al soggetto partecipe dell'impresa familiare il diritto di riscatto anche nell'ipotesi di trasferimento non effettuato nell'ambito di una divisione ereditaria. In altri termini, la valutazione di compatibilità di detta norma rispetto all'istituto in esame è stata estesa anche all'efficacia reale del retratto anche in un contesto negoziale estraneo alla materia successoria, come avviene nell'ipotesi in cui l'azienda venga semplicemente ceduta dal titolare a titolo oneroso ad un terzo.

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