Cass. Civ., sez. II, n. 1625/2007. Presupposti del regime condominiale e destinazione alberghiera del fabbricato.
Il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio ha il suo fondamento nel fatto della coesistenza nello stesso edificio, o nel complesso di edifici, di piú proprietà solitarie e, ad un tempo, di piú cose, servizi e impianti destinati all'uso comune e pertanto di proprietà comune, siccome accessori strumentali rispetto ai beni finali di proprietà esclusiva. Pertanto il regime privatistico del condominio non dipende dalla destinazione d'uso o dalla conformazione delle cose in proprietà esclusiva, con la conseguenza che esso è compatibile con la destinazione alberghiera di un immobile o di un complesso immobiliare, restando irrilevante la disciplina pubblicistica concernente l'attività alberghiera.