Cass. Civ., sez. I, n. 1821/2005. Inesecutività della sentenza di dichiarazione di nullità del matrimonio fondata sulla c.d. simulazione unilaterale.

In tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale per esclusione del bonum sacramenti non può essere dichiarata esecutiva agli effetti civili dal giudice italiano la sentenza di dichiarazione di nullità fondata sulla c.d. simulazione unilaterale che non risulti essere stata conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge in quanto il riconoscimento di tale decisione si pone in contrasto con l'ordine pubblico interno statuale, nel cui ambito rientra il principio della tutela dell'affidamento incolpevole e della buona fede.

Commento

La pronunzia risulta complementare rispetto a quanto successivamente deciso dalla stessa sezione della S.C. (Cass. Civ. Sez.I, 15503/2005) che aveva dato ingresso alla rilevanza nel senso della conseguente nullità anche agli effetti civili del matrimonio in conseguenza della riserva mentale di uno dei coniugi. Un simile esito, infatti, si produce soltanto alla precisa condizione che tale atteggiamento mentale sia riconoscibile dall'altro coniuge.

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