Cass. Civ., Sez. I, n. 13468 del 3 giugno 2010. Non costituiscono atti di immistione la prestazione di garanzia in favore della società da parte dell'accomandante nè l'appropriazione da parte di costui di somme di denaro della società.
Le prestazioni di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali, quand’anche indebito o addirittura illecito, non integrano l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell’art. 2320 c.c. e l'estensione al predetto socio del fallimento della società, ai sensi dell’art. 147 l.fall.. Ciò in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni, il secondo non costituisce un atto di gestione della società.