Cass. Civ., S. U., n. 7246/2007. Inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione del prezzo.
Poichè il prezzo elemento costituisce un essenziale della vendita, e deve anch'esso risultare per iscritto e per intero quando per il contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non è ammissibile nella controversia fra le parti del contratto la prova testimoniale diretta a dimostrarne un'entità difforme da quanto risultante dal contratto, non rinvenendosi alcuna delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 1417, 2722 e 2725 c.c..