Cass. Civ.,Sez.II, n.8422/2003. La tutela possessoria

L'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto. Deve, pertanto, essere cassata la sentenza del giudice del merito che neghi la tutela possessoria invocata dall'attore sul rilievo che fa difetto, nella specie, l'animus corrispondente, essendo l'attore consapevole di non avere un titolo valido su cui fondare la pretesa (servitù di passaggio, costituita in forza di un accordo verbale mai perfezionatosi). Non solo, infatti, accertato il corpus possessionis, l'animus è presunto, ai sensi dell'articolo 1141 del Cc, ma tale presunzione può essere vinta solo dalla prova che colui che esercita il potere di fatto abbia iniziato a esercitarlo come detenzione.

Commento

La portata della presunzione di cui all'art. 1141 cod.civ. viene precisata con riferimento alla situazione di colui che tenga in fatto una condotta corrispondente a quella del titolare di una servitù. Una volta che si dia conto dell'elemento oggettivo del corpus infatti quello soggettivo dell'animus è oggetto di una presunzione juris tantum. Quest'ultima può esser fatta venir meno soltanto una volta che si sia provato che la relazione con il bene è stata iniziata a titolo di detenzione.
Il tutto evidentemente salvo ed impregiudicato ogni diverso esito sotto il profilo petitorio.

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