Cass. Civ., sez.I, n.10843/2003. Indennità dovuta in caso di servitù coattiva di elettrodotto.

In caso di servitù coattiva di elettrodotto l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente ( a norma dell' articolo 123 del regio decreto n. 1175 del 1993) non va necessariamente correlata all' intero fondo, qualora la diminuzione di valore di questo non riguardi il terreno nella sua totalità. Costituisce, peraltro, onere del giudice spiegare per quale motivo l' indennità debba essere correlata a una parte del fondo, anziché all' intera estensione dello stesso. (Nella specie, il giudice del merito aveva liquidato l'indennità in una somma complessiva, riferendo la stessa a quattro voci, installazione dei basamenti di sostegno dei tralicci, transito necessario alla sorveglianza della linea, svalutazione della fascia di terreno asservito, indennità di occupazione temporanea, omettendo di precisare quale fosse la somma dovuta per ciascuna delle indicate voci e la Suprema corte, in applicazione del principio sopra riassunto, ha cassato l'impugnata sentenza perché la sua motivazione era meramente apparente, non essendo dato comprendere per quale motivo l' indennità di asservimento fosse limitata alla sola fascia asservita e fosse stata, di converso, esclusa ogni valutazione dell'eventuale diminuzione del fondo residuo).

Commento

Viene affermato il principio in base al quale l'indennità in tema di servitù coattiva di elettrodotto, stante la peculiare natura della stessa, può anche essere commisurata al pregiudizio che arreca ad una parte soltanto del fondo.

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