Cass. Civ., sez. III, n. 22898/2005. In tema di forma della clausola con la quale siano pattuiti tassi di interesse ultralegale

In tema di fissazione degli interessi in misura ultralegale l'obbligo della forma scritta ad substantiam a norma dell'articolo 1284, comma 3, del Cc, non richiede che il documento negoziale contenga l'indicazione specifica del tasso pattuito. Detto obbligo, pertanto, può essere assolto anche mediante il richiamo per iscritto a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale.

La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione. La stessa, infatti, ha solo effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'articolo 1988 del Cc, un'astrazione meramente processuale della causa, con inversione dell'onere della prova o con l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale. Resta, invece, a carico del promettente l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato o meno nella ricognizione di debito.


Commento

La S.C. ribadisce l'opinione secondo la quale il formalismo dello scritto ad substantiam in tema di clausola con la quale si siano pattuiti interessi a tasso superiore a quello di legge risulta soddisfatto anche per relationem, ogniqualvolta, per il tramite del rinvio, risulti possibile fare riferimento a parametri obiettivamente e sicuramente individuabili

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