Cass. Civ., sez. II, n. 6120/2008. Possibilità di impugnare la dichiarazione del coniuge resa ex art.179 lettera f) cod.civ..

In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa contenuta nell'art. 177 lettera a) cod. civ., secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell'art. 177 cod. civ., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi.

In tema di acquisti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, al fine di escludere l'applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati nelle lettere c); d); ed f) del primo comma dell'art. 179 c. c., che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l'efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di non contitolarità dell'acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge.


Commento

La pronunzia fa seguito a Cass. 2954/03 ed a Cass. 19250/04 in forza delle quali venne messa a fuoco la natura meramente ricognitiva della c.d. "rinunzia al coacquisto" da parte del coniuge che, ai sensi della lettera f) dell'art.179 cod.civ. abbia attestato la provenienza personale dell'altro coniuge dei denari impiegati per procedere all'acquisto. La S.C. compie un ulteriore passo: la natura latu sensu confessoria della dichiarazione del coniuge rende applicabili le relative regole in tema di protestatio contra factum. L'impugnazione sarà allora consentita soltanto per errore di fatto e per violenza, nei limiti di cui all'art.2732 cod.civ..

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