Cass. Civ., sez. II, n. 24448/2007. Adempimento diretto dell'obbligazione scaturente da preliminare di vendita di bene altrui e praticabilità dell'azione di garanzia per evizione nei confronti del promittente alienante.

In tema di garanzia per l'evizione della cosa compravenduta, il promittente venditore di una cosa che non gli appartiene può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto in favore del promissario direttamente dall'effettivo proprietario; in tale ipotesi, qualora il promittente venditore non sia intervenuto nel contratto definitivo stipulato direttamente fra l'originario proprietario e il promissario acquirente e quest'ultimo sia costretto a esborsi di denaro al fine di evitare l'azione revocatoria autorizzata dal giudice delegato al fallimento del primo proprietario, il promittente venditore può essere chiamato a rispondere per evizione nei confronti dell'acquirente, sempre che abbia svolto un'attività diretta alla conclusione del contratto di vendita tra il proprietario del bene e l'effettivo acquirente, sì che possa affermarsi che non sia rimasto estraneo al trasferimento del bene all'acquirente.

Commento

La pronunzia prende le mosse dalla ritenuta praticabilità del c.d. adempimento indiretto con riferimento alla precedente stipulazione di un preliminare di vendita di un bene altrui, per affermare la possibilità dello svolgimento di un'azione di garanzia per evizione nei confronti del promittente alienante, sia pure a condizione che possa dirsi aver svolta un'attività in qualche modo intesa a determinare il perfezionamento del contratto definitivo.

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