Cass. Civ., Sez. II, n. 19554/2009. Nozione di "costruzione" ai fini del computo delle distanze. Previsione codicistica e regolamenti locali.

In tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica.

Commento

(di Daniele Minussi) I regolamenti comunali sono semplicemente abilitati a disporre ampliamenti dei limiti disposti dalla normativa primaria, non potendo operare in senso inverso, neppure indirettamente, per il tramite di una differente qualificazione della nozione di "costruzione".

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