Cass. Civ., sez. II, n. 17878/2003.Tempo in cui va effettuata la stima del valore dei beni da riunire fittiziamente ai fini della determinazione dell'eventuale lesione della quota di legittima.
La stima del valore dei beni da riunire fittiziamente ai fini della determinazione dell'eventuale lesione della quota di legittima va compiuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente alla data di apertura della successione e, conseguentemente, per accertarne la commerciabilità, si deve aver riguardo alla disciplina normativa vigente a tale data. Pertanto, se un bene, ancorché incommerciabile, sia suscettibile di produrre, comunque, reddito, di tale capacità si deve tener conto ai fini della stima del suo valore.