Cass. Civ., sez. II, n. 17878/2003.Tempo in cui va effettuata la stima del valore dei beni da riunire fittiziamente ai fini della determinazione dell'eventuale lesione della quota di legittima.

La stima del valore dei beni da riunire fittiziamente ai fini della determinazione dell'eventuale lesione della quota di legittima va compiuta con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente alla data di apertura della successione e, conseguentemente, per accertarne la com­merciabilità, si deve aver riguardo alla disciplina normati­va vigente a tale data. Pertanto, se un bene, ancorché incommerciabile, sia suscettibile di produrre, comun­que, reddito, di tale capacità si deve tener conto ai fini della stima del suo valore.

Commento

La natura non commerciabile del bene non ne esclude la valutazione economica ai fini della riunione fittizia, sia pure sotto il profilo dell'attitudine del medesimo alla produzione di un reddito.

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