Cancellazione della società convenuta in giudizio per esecuzione specifica ex art. 2932 cod.civ. dal registro delle imprese. Sorte del rapporto processuale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 15762 del 6 giugno 2023)

A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va preliminarmente osservato come non sarebbe possibile procedere legittimamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese essendo pendenti rapporti giuridici, ancorchè di natura processuale. Un conto infatti è porre in liquidazione la società, ponendo così le premesse di una futura cancellazione, tuttavia possibile solo una volta che fossero stati definiti tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente; altra cosa è richiedere e ottenere la cancellazione della società, la quale, per l'appunto, postula il preventivo deposito del bilancio finale di liquidazione e l'insussistenza di attività o passività sociali. Ciò premesso, la giurisprudenza si è occupata, con esiti ermeneutici variabili (talvolta sposando la tesi della natura meramente dichiarativa della cancellazione, talaltra optando per la radicale teoria costitutiva), della sorte delle situazioni soggettive attive e/o passive rimaste "aperte" pur all'esito della esecuzione della formalità di cancellazione , variamente decidendo sulle sorti delle stesse. Nell'ipotesi in esame, si è scelta la via della imposizione a carico dei soci (ai quali evidentemente era stato assegnato il bene immobile che l'ente si era impegnato a trasferire in capo alla parte promissaria acquirente) dell'obbligazione a stipulare il contratto definitivo. Va rilevato come, in via alternativa, seguendo un'impostazione teorica più rigoristica, sarebbe stato possibile anche sancire l'illegittimità della cancellazione della società, la reviviscenza della stessa, la permanenza in capo alla stessa del cespite da trasferire in forza del contratto preliminare. Soluzione, va notato, estremamente più dispendiosa e difficile da attuare nella dimensione pratica.

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