Bonifico bancario ed illecito trattamento e conservazione di dati sensibili. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10947 del 19 maggio 2014)
Devono ritenersi configurati il trattamento e la conservazione illeciti di dati sensibili laddove nel bonifico bancario da parte dell’ente erogatore e dell’istituto di credito qualora nella disposizione effettuata la causale contiene un riferimento all’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 in favore degli emotrasfusi danneggiati, costituendo detto richiamo una violazione della privacy dell’interessato. Secondo le indicazioni dell’ art. 22, infatti, ente erogatore e Banca avrebbero dovuto rispettivamente diffondere e conservare i dati stessi, utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili.