Area cortilizia e presunzione di appartenenza agli enti comuni condominiali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29379 del 14 novembre 2024)

La sottrazione di un’area cortilizia al comune godimento prima che venisse costituito il condominio con la compravendita degli appartamenti, non esclude la successiva presunzione di condominialità del cortile quale parte comune. Difatti, in tal caso, la sottrazione dell’area non muta le caratteristiche proprie di uno spazio la cui funzione essenziale è quella di fornire aria e luce agli edifici condominiali prospicienti

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie all'attenzione della S.C., la ricorrente sosteneva che l’area in questione non fosse parte comune dell’edificio condominiale. Essa infatti era stata destinata a parcheggio pubblico sin dal 1971, vale a dire una data ben antecedente alla costituzione del condominio. Il Giudice d'appello, a riforma della sentenza di primo grado, aveva infatti accertato la natura condominiale del bene. Essa aveva reputato che il suo utilizzo quale parcheggio pubblico non fosse sufficiente a far venir meno la presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 cod.civ.. Inoltre era stato osservato come negli atti di vendita delle singole unità immobiliari del condominio non fosse contenuta alcuna espressa esclusione dell’area dagli enti comuni. Questa circostanza è risultata invero decisiva nel confermare l'impianto della motivazione del Giudice di merito. La presunzione di condominialità può essere vinta soltanto quando vi siano elementi che mostrino la volontà dell’originario proprietario di escludere espressamente l’area dalle parti comuni.



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