Ancora in tema di area a parcheggio condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3852 del 17 febbraio 2020)

L'individuazione delle parti comuni ex art. 1117 cod.civ., non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato origine al condominio. La comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 cod.civ. sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unità immobiliari che costituiscono l'edificio, sicché, per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto la situazione condominiale è opponibile ai terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'area pertinenziale rispetto all'edificio condominiale, in assenza di un titolo alla cui stregua poter concludere nel senso dell'appartenenza al singolo condomino, deve ritenersi parimenti condominiale e l'onere della relativa prova non può che gravare su colui che invoca tale appartenenza esclusiva.
Ne segue che, ogniqualvolta un condomino pretende rivendicare la proprietà del posto auto sull'area adiacente all'edificio condominiale, è a suo carico vincere detta presunzione, dando cioè la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il proprio titolo di acquisto, o quello del relativo proprio dante causa, ove non si tratti, come nel caso di specie, dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità dell'area. Sul tema si veda anche Cass. Civ., Sez. VI-II, 5831/2017.

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