Acquisizione al patrimonio comunale delle aree lottizzate abusivamente. Non configurabilità del possesso in capo al precedente proprietario. (Cass. Civile, Sez. II, sent. n. 5354 del 28 febbraio 2025)

In ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile comunale, ai sensi dell'art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 cod.civ

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, la lottizzazione abusiva di aree, che costituisce reato, è sanzionata civilmente dalla nullità degli atti con i quali venga posta in essere. Ciò premesso, la pronunzia in esame assume in considerazione le conseguenze dell'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree abusivamente lottizzate. Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 30 del dpr 2001/380 infatti, "trascorsi novanta giorni (dall'ordinanza comunale di cui al comma 7 ndr), ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere". Il relativo titolo d'acquisto è configurabile come a titolo originario: ne segue che l'eventuale permanenza della disponibilità del bene in capo a colui che ne era in precedenza il proprietario non può essere qualificata come possesso, bensì come mera detenzione.

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