Accettazione con beneficio d'inventario. A chi incombe l'onere probatorio di aver provveduto alla tempestiva formazione dell’inventario? (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 16514 del 6 agosto 2015)

In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità ultra vires del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l'INPS, avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge).

Commento

(di Daniele Minussi)
Se l'erede intende avvalersi della limitazione della responsabilità scaturente dall'accettazione con beneficio di inventario a lui incombe l'onere della prova, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod.civ., di aver posto correttamente in essere tutti i passi indispensabili per il perfezionamento del relativo procedimento. Condivisibile è la conclusione alla quale è pervenuta sul tema la S.C., che ha statuito come sia pertanto indispensabile dar conto non soltanto dell'accettazione, ma anche dello svolgimento dell'inventario nei termini di legge.

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