Accertamento della divisibilità del bene ricadente in successione: criteri. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6915 dell'11 marzo 2019)

Ai fini della valutazione circa la divisibilità o meno dell'immobile, è decisiva la complessiva valutazione dell'intervento in relazione alle caratteristiche dell'edificio e la sua compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, sia in relazione alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco i criteri alla cui stregua valutare circa la (comoda) divisibilità del bene ricadente nell'asse ereditario. In tema di divisione ereditaria il criterio guida del riparto dei beni in natura è contemplato dall'art. 718 cod.civ., la cui applicazione postula che si tratti di cose che possono essere comodamente divise in parti che corrispondano alle quote di diritto dei partecipi. In caso contrario, quando cioè nella comunione si rinvengano beni immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento l'art. 720 cod. civ. sancisce la preferenza dell'assegnazione per intero del bene ad uno solo tra i contitolari aventi diritto alla quota maggiore con addebito dell'eccedenza.

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