Massima
20 novembre 2001
In occasione di aumenti di capitale con conferimento in natura o di crediti o in danaro con esclusione o limitazione del diritto di opzione, non si reputa necessaria, ove vi sia il consenso unanime dei soci, la predisposizione della relazione degli amministratori e del parere di congruità del collegio sindacale previsti dall'art.
2441, comma 6 cod. civ. né il rispetto dei criteri stabiliti da tale norma per la determinazione del prezzo di emissione. I soci che rappresentano l'intero capitale sociale possono altresì comunque rinunziare ai termini previsti dal medesimo art.
2441, comma 6 cod. civ..
Motivazione
La disciplina sostanziale e procedurale prevista dall'art.
2441, comma 6 cod. civ. per le ipotesi di aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero mediante conferimento in danaro con esclusione o limitazione del diritto di opzione è diretta, secondo pacifica dottrina e giurisprudenza, ad evitare un pregiudizio alla consistenza patrimoniale della partecipazione dei vecchi soci e pertanto è posta a loro esclusivo interesse.
Ne consegue la piena derogabilità della disciplina stessa sul consenso unanime dei soci; e ciò sia per quanto riguarda l'entità del prezzo di emissione, sia per ciò che concerne la predisposizione della relazione degli amministratori (contenente le ragioni dell'operazione e la illustrazione dei criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione) e del parere di congruità del collegio sindacale.
A maggior ragione, ove tali documenti fossero comunque predisposti, sono rinunziabili i termini previsti nel medesimo art.
2441, comma 6 cod. civ..
La parte inderogabile dell'aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione è viceversa rappresentato dagli artt.
2343 e
2440 cod. civ. che impongono la redazione della stima e la necessità che l'aumento di capitale e relativo sovrapprezzo non siano superiori al valore di stima.