90 - Aumento di capitale con esclusione dell'opzione nei limiti del dieci per cento nelle società quotate: quorum assembleari e modifica statutaria


Massima

22 novembre 2005

La deliberazione dell'assemblea straordinaria di società con azioni quotate in mercati regolamentati che inserisce nello statuto la clausola che prevede l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e alle condizioni previste all'art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ., è validamente assunta - salvo che lo statuto disponga maggioranze più elevate - con i quorum previsti agli artt. 2368 e 2369 cod. civ., applicabili altresì alla deliberazione di aumento del capitale assunta in conformità alla clausola statutaria predetta.
In attuazione del principio secondo cui il disposto dell'art. 2436 cod. civ. non impedisce l'assunzione di deliberazioni fondate su modificazioni statutarie regolarmente approvate in assemblea ma non ancora iscritte nel registro delle imprese, è consentito che, nella medesima assemblea straordinaria, sia deliberato l'inserimento in statuto della clausola sopra menzionata e sia quindi approvato l'aumento di capitale disciplinato dalla clausola stessa, alle condizioni e nei limiti di cui al ripetuto art. 2441, comma 4, secondo periodo cod. civ.; l'efficacia della deliberazione di aumento di capitale resterà tuttavia subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese sia della clausola che la consente, sia dell'aumento di capitale medesimo.

Motivazione

La massima intende confermare, ove mai necessario, che tanto la deliberazione che inserisce nello statuto la clausola di cui al nuovo art. 2441, comma 4 cod. civ., quanto la deliberazione che - in applicazione della clausola stessa, aumenta poi il capitale, non sono soggette al particolare quorum deliberativo che lo stesso art. 2441, comma 5 cod. civ. dispone per gli aumenti di capitale per i quali l'interesse sociale esige l'esclusione dell'opzione.
In realtà, in presenza della clausola consentita dalla novella, è possibile deliberare l'aumento del capitale con esclusione dell'opzione - nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla novella stessa - prescindendo dalla complessiva regolamentazione che il quinto e il sesto comma dello stesso articolo dispongono per la diversa ipotesi di esclusione dell'opzione fondata sull'esistenza di un interesse sociale altrimenti non realizzabile. Nel caso di specie, quindi, non risultano necessarie né la relazione degli amministratori sulle ragioni dell'esclusione e sul prezzo di emissione (fatto invece salvo quanto imposto da altre disposizioni di legge o regolamenti: si pensi alla relazione ex d.m. 437/1998 o alle relazioni previste dal Regolamento Emittenti emanato dalla Consob), né il parere di congruità sul prezzo, a cura della società di revisione (la quale ultima dovrà invece confermare che il prezzo di emissione corrisponde al valore di mercato delle azioni).
La seconda parte della massima è, a tutti gli effetti, espressione del principio che la Commissione ha riconosciuto con la massima n. 19, cui si rinvia.

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