105 - Il valore equo risultante da una valutazione precedente ai fini della valutazione di conferimenti in natura in spa


Massima

27 gennaio 2009

La "valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento" prevista dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., può consistere sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli artt. 2343-ter e seguenti c.c., sia in una valutazione già eseguita ad altri fini, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata.
La perizia di cui ci si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ., non deve essere necessariamente asseverata di giuramento.
Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l'atto costitutivo; (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura.

Motivazione

La massima esamina tre questioni interpretative che riguardano la seconda tipologia di valutazione "alternativa" dei conferimenti in natura in società per azioni, basata su una precedente stima, non effettuata ai sensi dell'art. 2343 cod. civ.. In particolare, si fa riferimento a quanto segue: (i) la possibilità di avvalersi di una stima commissionata ad hoc per il conferimento, oltre che di una stima già effettuata ad altri fini; (ii) la necessità di asseverare di giuramento la stima utilizzata ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ.; (iii) il grado di aggiornamento temporale della stima, rispetto al conferimento e/o alla deliberazione di aumento del capitale sociale.
(i) Con riferimento al primo profilo, il dubbio nasce dal fatto che dalla Direttiva 2006/68/CE, modificativa della Seconda Direttiva, sembrerebbe evincersi come l'intento del legislatore fosse di consentire alle società di evitare il ricorso ad una apposita perizia giurata allorché siano già disponibili altre valutazioni dei medesimi beni da conferire, sufficientemente attendibili, costituite vuoi dai prezzi di un mercato regolamentato, vuoi dai valori contabili cui il bene si trova già iscritto in un bilancio, piuttosto che da un'altra valutazione già effettuata con modalità differenti. Emblematico in tal senso è il terzo "Considerando" della direttiva, ove si legge che "gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di permettere alle società per azioni . di non dover ricorrere ad un'apposita valutazione da parte di un esperto, qualora già esista un parametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento". Tuttavia, non mi sembra potersi dire che un simile intento si sia tradotto in una disciplina giuridica di contenuto corrispondente e che la "valutazione precedente di non oltre sei mesi" debba necessariamente preesistere al momento in cui si decide di effettuare il conferimento e non possa pertanto essere commissionata ad hoc al fine di dar luogo al conferimento stesso.
Diversi argomenti militano in tal senso: (i) la lettera della norma non allude in alcun modo ai motivi per cui deve essere eseguita la valutazione, né al momento in cui deve essere conferito l'incarico all'esperto; (ii) difficilmente potrebbe essere attribuita rilevanza giuridica ai motivi per cui viene conferito l'incarico di una valutazione, nei mesi che precedono un conferimento in natura, soprattutto se si pensa alla costituzione di una società per azioni da parte di una o più persone fisiche, giacché si finirebbe per dare rilievo agli intenti psicologici del futuro socio che commissiona una valutazione; (iii) la stessa Relazione al decreto legislativo riconosce che "è probabile che la valutazione di cui alla lettera b) dell'articolo 2343-ter, secondo comma cod. civ. sia ab origine preordinata al conferimento, esattamente come quella di cui all'articolo 2343 cod. civ., primo comma"; (iv) l'attribuzione di un incarico appositamente finalizzato al conferimento in natura, anche per la valutazione in questione, è del tutto coerente con il quarto comma dello stesso art. 2343-ter cod. civ., nella parte in cui dispone che "l'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi", posto che la responsabilità verso soggetti diversi dal committente si giustifica appieno solo qualora l'esperto abbia assunto l'incarico sapendo della sua finalità di utilizzo (tema, questo, che sarà ripreso nel seguito di questo paragrafo).
(ii) Il secondo profilo concerne invece i requisiti formali della stima, ed in particolare la necessità o meno che essere sia giurata avanti l'autorità giudiziaria ovvero un notaio. La soluzione negativa è da preferirsi, non potendosi in alcun modo derivare tale requisito, non menzionato dalla legge, da un confronto con l'art. 2343 cod. civ., che semmai rappresenta un argomento proprio per escluderlo. Del resto, se ci si avvale di una perizia preesistente, in luogo di una perizia redatta ad hoc, sarebbe difficile (o comunque poco logico) ritenere necessario che detta perizia dovesse essere sin dall'origine giurata ovvero che essa debba essere giurata successivamente, magari a distanza di qualche mese dalla sua redazione.
(iii) In merito al terzo aspetto, relativo all'aggiornamento temporale della stima "alternativa", sembra doversi conteggiare l'inizio del semestre dalla data cui si riferisce la valutazione dell'esperto, e non dalla data in cui è stata perfezionata e sottoscritta la valutazione stessa, qualora esse non coincidano (espressamente o implicitamente). Oltre a ragioni di carattere logico e teleologico, convince in tal senso l'indicazione - di sicuro rilievo interpretativo, in mancanza di una chiara formulazione letterale della norma interna - contenuta nell'art. 10 bis, par. 2, lett. a), della Seconda Direttiva, ove prescrive che il valore sia determinato "con riferimento ad una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento". In ordine invece al dies ad quem, è necessario che entro lo scadere dei sei mesi venga effettuato il conferimento. Ciò non pone problemi in sede di costituzione della società, posto che il conferimento coincide per definizione con il perfezionamento dell'atto costitutivo, mentre richiede particolare attenzione in sede di aumento di capitale, allorché tra la delibera e il conferimento può intercorrere del tempo, rendendo quindi quanto meno opportuno che il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., venga fissato in data non eccedente i sei mesi dalla data di riferimento della valutazione peritale.

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