7 - Sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale prima dell'iscrizione al Registro Imprese della relativa delibera


Massima

10 marzo 2004

La sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento (in denaro od in natura) può intervenire prima che la relativa delibera acquisti efficacia - ai sensi dell'articolo 2436 cod. civ. - con l'iscrizione al Registro Imprese. L'esecuzione può quindi avvenire anche in corso di assemblea, facendosene menzione nel relativo verbale, cui pertanto può essere allegato il testo di statuto aggiornato con l'indicazione del nuovo capitale sociale.

Motivazione

L'inefficacia, al momento dell'assemblea e fino alla iscrizione nel Registro Imprese, della deliberazione di aumento a pagamento del capitale sociale, non é di impedimento alla sottoscrizione dell'aumento medesimo (ed all'esecuzione dei necessari apporti in denaro od in natura).

Si realizza infatti, in tal caso, senza lesione di alcun principio dell'ordinamento, una semplice inversione (dell'efficacia) degli elementi di cui normalmente si compone la fattispecie complessa dell'aumento di capitale sociale a pagamento, con anticipazione dell'adesione dei soci rispetto al momento di efficacia della proposta societaria di aumento. La sottoscrizione nel corso dell'assemblea stessa è del resto considerata addirittura obbligatoria tutte le volte che si tratti di ricostituire un capitale ridotto sotto al minimo legale per effetto di perdite, a ragione del principio secondo cui la causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484 n. 4 cod. civ. del codice civile è esclusa solo dalla effettiva esecuzione della ricapitalizzazione, e non anche dalla semplice deliberazione.

In caso di sottoscrizione in corso di riunione, l'assemblea potrà pertanto approvare (e il verbale assembleare recherà normalmente in allegato) il testo di statuto aggiornato con la nuova indicazione del capitale sociale, che assumerà vigore - al pari della delibera di aumento - al momento dell'iscrizione al Registro Imprese.

La particolare condizione di inefficacia della delibera, cui naturalmente si accompagna l'inefficacia dell'aumento, nel suo complesso, fino all'iscrizione della delibera al Registro Imprese, rende opportuno che tra società (conferitaria) e soci (sottoscrittori e conferenti) venga all'atto della sottoscrizione disciplinato il regime cui le parti intendono assoggettare l'apporto contestualmente effettuato e destinato a liberare l'aumento stesso; se la dichiarazione di sottoscrizione deve infatti ritenersi subordinata alla stessa condicio juris che è prevista per la delibera (l'iscrizione di quest'ultima al Registro Imprese), l'apporto che il sottoscrittore effettua con la finalità di liberare l'aumento sottoscritto potrà essere convenuto anche con efficacia immediata, (come potrebbe avvenire, indipendentemente dall'esistenza di una delibera di aumento, per una qualsiasi attribuzione "in conto capitale"), con la conseguenza di concorrere, senza dilazioni, alla formazione del netto patrimoniale della società conferitaria, restando condizionata all'iscrizione presso il Registro Imprese solamente l'allocazione a capitale sociale.

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