77 - Conferimenti in natura e successiva trasformazione da srl in spa


Massima

15 novembre 2005

La deliberazione di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato, in tutto od in parte, formato mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, non richiede la redazione della relazione di stima di cui agli artt. 2500-ter, comma 2 cod. civ., e 2343 cod. civ..
E' legittimo deliberare nella stessa assemblea l'aumento del capitale della s.r.l. mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, sulla base della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 cod. civ., e la trasformazione in s.p.a., anche quando detto aumento sia necessario per raggiungere il capitale minimo della s.p.a..

Motivazione

Con la riforma del diritto societario è stata introdotta una significativa differenziazione delle modalità di nomina dell'esperto incaricato della predisposizione della stima dei conferimenti in natura nelle s.p.a. e nelle s.r.l. Com'è noto, infatti, chi intende conferire beni in natura o crediti in una s.p.a. deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società (conferitaria), mentre chi intende conferire beni in natura o crediti in una s.r.l. deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale, designati dal conferente.

La Relazione al d.lgs. 6/2003 giustifica la "semplificazione" adottata per le s.r.l. ritenendo "sufficiente garanzia" che il perito sia scelto fra i revisori contabili. La diversa impostazione è anche conseguenza dell'obbligo sancito nella II dir. CE in materia societaria, che impone la previsione della nomina del perito da parte di un organismo terzo, giudiziale o amministrativo, esclusivamente per le società azionarie.

La differente disciplina di base e il tenore letterale dell'art. 2500 cod. civ., norma generale in materia di trasformazione, nella versione introdotta dalla riforma, hanno indotto taluni primi commentatori a ritenere che non sia possibile trasformare in s.p.a. una s.r.l. il cui capitale sia stato in tutto od in parte formato tramite conferimenti di beni in natura o di crediti, senza la redazione di una perizia di stima con le modalità previste dall'art. 2343 cod. civ., e ciò non solo in caso di contestualità delle delibere di aumento di capitale e trasformazione, ma altresì qualora il conferimento sia avvenuto precedentemente alla trasformazione, facendo eventualmente un distinguo fra conferimenti più o meno recenti (si è ritenuta rilevante - ed in un certo senso "sanante" - l'avvenuta redazione ed approvazione di un bilancio che registrasse gli effetti del conferimento, essendo i criteri per la redazione del bilancio gli stessi per le s.r.l. e per le s.p.a.).

La prevista differenziazione farebbe cioè presumere una diversa rilevanza delle due relazioni di stima, quella redatta per le s.p.a. e quella redatta per le s.r.l., fino a far ipotizzare una graduazione di valore, tale per cui la relazione redatta dall'esperto di designazione "privata" avrebbe valenza minore rispetto a quella redatta dall'esperto di designazione giudiziale; tale diversa valenza porta a ritenere il capitale formato mediante conferimento in natura stimato dal perito di parte "diverso" rispetto a quello formato mediante conferimento in natura stimato dal perito nominato dal tribunale.

In realtà una simile graduazione non è assolutamente desumibile dall'ordinamento, essendo prevista esclusivamente una semplificazione nelle modalità di designazione del perito, peraltro bilanciata dalla richiesta, per il perito di parte, di requisiti particolari non richiesti al perito di nomina giudiziale; entrambe le figure sono inoltre equiparate sotto il profilo dei criteri da seguire per la redazione delle relazioni nonché della responsabilità ad essi attribuita.

L'assenza dell'obbligo di stima del patrimonio sociale in caso di trasformazione fra società di capitali, conseguenza dell'omogeneità del capitale anche se formato per effetto di conferimenti di beni in natura o di crediti, risulta evidente dal confronto dell'art. 2500 cod. civ. con l'art. 2500-ter cod. civ., che impone detta stima in caso di trasformazione di società di persone.

I dubbi circa la possibilità di assumere contestualmente le delibere di aumento di capitale mediante conferimento in natura e di trasformazione di s.r.l. in s.p.a. sorgono invece per il tenore letterale dell'art. 2500 cod. civ., nella parte in cui richiede che la trasformazione risulti da atto pubblico "contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato"; tra tali "indicazioni" potrebbe farsi rientrare la perizia nelle forme previste dall'art. 2343 cod. civ..

In realtà l'art. 2500 cod. civ., ove richiede che la trasformazione contenga le indicazioni previste per l'atto costitutivo, va inteso come riferimento agli elementi strutturali del tipo di società adottato (al proposito sembra pacifico che nella trasformazione fra società di capitali non vada inserita l'indicazione analitica degli elementi transitori che pur devono essere contenuti nell'atto costitutivo), fra i quali non va ricompresa la perizia, che costituisce piuttosto, attraverso il richiamo dell'art. 2329 cod. civ., una "condizione" per la costituzione.

Inoltre le due vicende - aumento del capitale e trasformazione - sono assolutamente autonome non solo quando siano deliberate in assemblee separate, ma anche quando siano deliberate nella stessa assemblea e addirittura quando la prima (aumento del capitale) sia necessaria per raggiungere il capitale minimo della s.p.a.

Va da sé che, per ritenere legittima la combinazione delle due vicende, il conferimento deve avvenire a favore della s.r.l. e quindi diventare efficace prima che sia efficace la trasformazione: ciò richiede la subordinazione degli effetti della trasformazione all'intervenuta efficacia non solo della delibera di aumento del capitale ma anche del conferimento.

Dato quanto sopra, sembra coerente ritenere che alla vicenda del conferimento, anche una volta divenuta efficace la trasformazione, resti applicabile la normativa che la regolava al momento della sua realizzazione e che quindi non sorgano a carico degli amministratori, a seguito della trasformazione in s.p.a., l'obbligo di controllo di cui al terzo comma dell'art. 2343 cod. civ. né il diritto/dovere di procedere, eventualmente, alla revisione della stima; parimenti non sussisteranno né il divieto di alienazione delle azioni né l'obbligo di mantenere depositate le stesse presso la società.

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