Tribunale di Genova del 1999 (23/10/1999)


La trasformazione di una società da collettiva regolare in società in accomandita mantiene invariata l'identità del soggetto giuridico, comportando solo la modifica dell'atto costitutivo per l'adozione di un diverso modulo giuridico nell'esercizio dell'attività d'impresa, senza svolgere alcuna influenza sulla responsabilità dell'ente e del socio illimitatamente responsabile, ove non liberato, ai sensi dell'art. 2499 c.c., a seguito del consenso dei creditori sociali. Pertanto, il fallimento della società trasformata produce quello del socio in riferimento alle obbligazioni inadempiute insorte nel periodo precedente detta trasformazione, senza che in tal caso possa assumere rilevanza la pronuncia della Corte costituzionale 12 marzo 1999 n. 66 (che ha dichiarato infondata la q.l.c. nella parte in cui non prevede che il fallimento possa essere pronunciato entro un periodo determinato, come per l'imprenditore individuale, dovendo l'art. 147 essere interpretato nel senso che il fallimento del socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato solo entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale), in quanto nel caso di trasformazione di società, a differenza dell'indagine di costituzionalità suddetta, ciò che muta nel socio è soltanto la misura del suo coinvolgimento nella partecipazione ai debiti sociali, mantenendo per il resto di diritti di tale "status" ed essendo coinvolto come tale nella responsabilità della società, la quale è assoggettabile al fallimento, senza alcun limite di tempo.

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