Tribunale di Genova del 1986 (10/12/1986)


Poiché il sistema giuridico vigente prevede solo due tipi di imprenditore, quello agricolo e quello commerciale, e poiché si deve escludere all' evidenza che l' attività professionale possa qualificarsi come agricola, l' esercizio di questa in forma di impresa deve ritenersi impresa commerciale. Seppure in astratto sia indubbiamente configurabile un conflitto di interessi fra chi agisce in nome e per conto di una società personale e questa stessa società, in concreto esso non è configurabile quando tutti i soci partecipano al compimento dell' operazione in cui sono portatori di interessi personali. Nelle società di persone l' atto compiuto oltre i limiti dell' oggetto sociale è inefficace limitatamente ai soci che non abbiano concorso alla sua formazione, ai quali solo è riconosciuta la legittimazione ad impugnarlo.

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