Tribunale di Genova del 1992 (13/07/1992)


Può proporre opposizione alla fusione, oltrechè il creditore privilegiato o ipotecario, anche chi vanta una pretesa creditoria a termine, condizione, litigiosa o derivante da rapporti in corso di esecuzione in quanto il termine "creditore", adoperato dal legislatore per indicare il soggetto legittimato all'opposizione, non può essere interpretato restrittivamente.

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