Tribunale di Genova del 1996 (03/01/1996)


Sul presupposto che il rapporto intercorrente tra medico (anche se inserito in una struttura pubblica) e paziente ha natura contrattuale di tipo professionale, ne segue che l'obbligo di informazione del medico attiene alla fase precedente la stipulazione del contratto e rientra nell'obbligo del comportamento secondo buona fede imposto dall'art. 1337 c.c. alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Inoltre, l'informazione ha rilevanza anche ai fini dell'individuazione e determinazione dell'oggetto del contratto. Sussiste, pertanto, la responsabilità solidale dei medici curanti e della Usl per danni derivati dall'intervento effettuato in difetto di informazione e, quindi, di consenso consapevole della paziente.Il danno biologico subito dal neonato a causa di un'asfissia di cui è rimasto vittima durante il parto deve essere risarcito da parte dell'ente ospedaliero e del medico responsabili di tale danno, il quale può essere liquidato in via equitativa con riferimento al parametro, di cui all'art. 4 della l. n. 39 del 1977, del triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale.

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