Spese non soggette a collazione



L'art. 742 cod.civ. contempla gli esborsi sopportati dal de cuius non soggetti a collazione. Si reputa infatti che le relative erogazioni corrispondano all'adempimento di quegli obblighi di solidarietà familiare che per legge incombono sui genitori, tenuti per legge a mantenere, ad educare e ad istruire la prole.

Non devono essere conferite le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

E' chiaro come la specificazione ed i limiti di queste erogazioni sono strettamente correlati alla temperie economico-sociale. Così anche il figlio maggiorenne che non sia ancora indipendente economicamente ha diritto al mantenimento: i relativi esborsi non saranno soggetti a collazione nota1. Certamente eccedenti rispetto all'ordinario saranno invece le spese afferenti ad un costoso corso di perfezionamento post-laurea ovvero addirittura il conseguimento di una seconda laurea nota2.

Particolare rilevanza hanno le spese per le nozze: se contenute nella misura ordinaria devono infatti essere comprese nelle assegnazioni non soggette a collazione ai sensi dell'art.741 cod.civ. . Soltanto ove eccedano tale misura saranno da conferire ex art. 742 cod.civ. . Senz'altro da conferire saranno i beni destinati a formare il fondo patrimoniale.

Da ultimo non sono soggette a collazione le liberalità effettuate in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi (cfr. art. 770 II comma, cod.civ.) nota3. Si pensi ad esempio alla donazione di una somma di denaro effettuata da un padre al figlio per provvedere all'acquisto di mobili per arredare la casa coniugale nell'occasione delle nozze (Cass. Civ., Sez.III, 19636/2014).

Note

nota1

Patti, Diritto al mantenimento e prestazioni di lavoro nella riforma del diritto di famiglia, in Dir. di famiglia e delle persone, 1977, p.1350.
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nota2

Il limite alla configurabilità in collazione segue ad una valutazione sociale della destinazione delle spese, onde sono considerate ordinarie le spese per il mantenimento all'università anche successivamente agli anni di corso previsti: Giannattasio, Delle successioni. Divisione. Donazione, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.128.
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nota3

La ratio della non assoggettabilità alla collazione delle liberalità d'uso viene individuata o nella trascurabile entità (Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., Bologna-Roma, 1970, p.398) o nella tendenza dell'ereditando a conformarsi agli usi, il che eliminerebbe la spontaneità dell'intento liberale (Giannattasio, op.cit., p.128). Occorre tuttavia sottolineare che una liberalità astrattamente d'uso in concreto ben potrebbe smarrire i caratteri della conformità all'uso (in relazione al quod plerumque accidit) quando risulti "notevolmente eccessiva". La conseguenza consisterebbe nel dover conferire in collazione l'eccedenza (Oppo, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p.41 e Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, p.8).In giurisprudenza si sottolinea che la qualificazione di una liberalità come "d'uso" (soprattutto dal punto di vista economico) non possa prescindere dalla considerazione delle condizioni sociali in cui si svolge la vita di relazione del donante (Cass. Civ. Sez. II, 16550/08 ).
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Bibliografia

  • OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947
  • PATTI, Diritto al mantenimento e prestazioni di lavoro nella riforma del diritto di famiglia, Diritto di famiglia e delle persone, 1977

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