Cass. civile, sez. III del 2014 numero 19636 (18/09/2014)



Il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l’animus donandi.
(Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale).

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