Liberalità d’uso: non sono contrassegnate dall'animus donandi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19636 del 18 settembre 2014)

Il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l’animus donandi.
(Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale).

Commento

(di Daniele Minussi)
Le liberalità d'uso non sono... liberalità. Ad esse non si applica la normativa in tema di revocazione della donazione, di formalismo ad substantiam actus proprio della liberalità donativa, non sono soggette a collazione nè ad imputazione ex se. Tutto ciò, ovviamente, se siano proporzionate alla situazione economica di colui che ha effettuato l'elargizione.

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