Codice Civile art. 742


SPESE NON SOGGETTE A COLLAZIONE

1. Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
2. Le spese per il corredo nuziale e quelle per l' istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
3. Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell' articolo 770.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 742"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti