Perimento della cosa donata (oggetto della collazione)



Dispone l'art.744 cod.civ. che non sono soggette a collazione le cose perite per causa non imputabile al donatario. Il disposto viene qualificato come regolare applicazione della regola secondo la quale l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue l'obbligazione ex art.1256 cod.civ. nota1.

Il perimento del bene identifica non soltanto la distruzione in senso fisico del bene, ma anche una situazione giuridica nella quale si possa concludere per la perdita integrale del suo valore nota2. Qualora il perimento sia soltanto parziale permane l'obbligo della collazione in riferimento alla parte rimanente.

Cosa riferire del caso in cui la responsabilità del perimento sia attribuibile ad un terzo ovvero quando il bene andato perso fosse assicurato? Al primo quesito si può rispondere evocando la possibilità che il conferimento abbia ad oggetto quanto ottenuto a titolo di risarcimento del danno da parte del terzo nota3 , al secondo riferendo l'obbligo di procedere alla collazione relativamente all'indennità (previa eventuale detrazione dei premi corrisposti dal donatario ex art. 748 cod.civ. ) nota4.

Note

nota1

Questa interpretazione è in linea con l'idea secondo la quale la collazione avrebbe natura obbligatoria (Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur.sist.dir.civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1986, p.394). Qualora infatti si seguisse la differente impostazione che fa leva sull'automaticità degli effetti della collazione, che seguirebbero ex lege, occorrerebbe configurare un vero e proprio obbligo imposto al coerede donatario in ordine alla conservazione del bene donato (Cicu, Successioni per causa di morte: parte generale, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.545). Va altresì sottolineato che la formulazione generica dell'articolo in esame (che parla di "cosa donata"), palesa chiaramente la sua applicabilità tanto ai beni immobili quanto ai beni mobili, innovando rispetto al codice del 1865, che si riferiva solo ai primi (cfr. Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, p.10).
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nota2

Napoli, I legati, in Le successioni testamentarie, diretto da Bianca, in Giur.sist.dir.civ. e comm. (a cura di Bigiavi), Torino, 1983, p.214. La nozione di perimento comprende non solo quello fisico ma anche quello giuridico: Giannattasio, Delle successioni. Divisione-donazione, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.133; Cicu, op.cit., p.544.
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nota3

Così Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.mo Dig.it., p.463.
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nota4

Butera, Il codice civile italiano. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940, p.459 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.711.
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Bibliografia

  • BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940
  • CASULLI, Collazione delle donazioni, N.mo Dig.it.
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • MORELLI, La comunione e la divisione ereditaria, Torino, Giur.sist.civ.comm., 1986
  • NAPOLI, I legati, Torino, Giur. sist. civ. e comm., 1983

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