Soggetti tenuti alla collazione


Ai sensi del I comma dell'art.737 cod.civ. , nel testo che risulta per effetto dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglianota1 e, da ultimo, di quella di riforma della filiazione (D.Lgs. 154/2013) obbligati alla collazione sono i figli, i loro discendenti, infine il coniuge. Quando questi soggetti concorrono alla successione devono conferire ai coeredi ogni liberalità diretta o indiretta ricevuta dal defunto (salva dispensa da parte di costui). Non ha importanza né la fonte della vocazione (se legittima o testamentaria: Cass.Civ. Sez.II, 3013/2006) né l'entità della quota, ben potendo i coeredi esser stati istituiti per quote diseguali (a differenza di quanto accade in tema di accrescimento: cfr. l'art. 674 cod. civ.). Il requisito della concorrenza alla successione implica che, nell'ipotesi di preterizione di un legittimario, occorra che costui agisca preventivamente mediante l'azione di riduzione e, una volta recuperata la qualifica di coerede, insti per la collazione (Cass. Civ. Sez. II, 15026/2013). Per una distinzione della base oggettiva tra collazione e riduzione si veda Cass. Civ. Sez. II, 28196/2020.

L'obbligazione può essere soltanto approssimativamente definita come reciproca nota2. Si faccia l'esempio di Caio che lascia i tre figli Primo, Secondo e Terzo. Se Primo ha ricevuto 100 a titolo di donazione dal padre ed anche Terzo ha beneficiato di un'ulteriore liberalità da parte di Caio per 200, entrambi saranno tenuti alla collazione. E' tuttavia palese come, a rigore, questa vada operata a favore della massa ereditaria comune. In altri termini Primo e Secondo non riversano quanto loro donato l'uno a favore dell'altro, bensì incrementano la comunione alla quale partecipa anche Terzo, soggetto che nulla ha ricevuto in vita dal de cuius. In effetti si tratta di un'obbligazione a favore dei coeredi considerati complessivamente. Il tema verrà ripreso in relazione all'ulteriore problema dell'operatività dell'istituto nell'ipotesi in cui, al tempo della morte dell'ereditando, non si rinvengano beni ereditari.

Dovevano reputarsi tenuti alla collazione anche i figli legittimati (perché riconosciuti o giudizialmente dichiarati come tali, compresi nella categoria dei figli naturali) e quelli adottivinota3. Ogni distinzione al riguardo è tuttavia venuta meno in conseguenza della riforma del 2013, essendo stato abrogato l'art.art. 280 cod. civ..
I dubbi che si ponevano per i figli naturali non riconoscibilinota4 possono ancora dirsi invece attuali, dal momento che il novellato art. art. 251 ha condizionato il riconoscimento all'autorizzazione giudiziale.
Quanto al coniuge, ci si domanda quale incidenza possa avere la separazione personale e il divorzio. Nella prima ipotesi occorre distinguere a seconda che sia stato o meno pronunziato addebito della separazione. Mentre la mera separazione infatti non fa venir meno i diritti successori (art. 585 cod. civ.), quando vi sia addebito, come anche nel caso di divorzio, può permanere il diritto ad un assegno, la cui natura di legato ex lege esclude la collazionenota5.

Non è sufficiente che i soggetti di cui sopra rivestano le sopradette qualità: occorre altresì che essi abbiano ricevuto liberalità donative durante la vita del de cuius e, in esito alla morte di costui, possano dirsi coeredi nota6. Entrambi questi requisiti emergono dal modo di disporre dell'art. 737 cod. civ. che fa testuale riferimento a coloro che "concorrono alla successione" come i destinatari dell'obbligo di conferimento di quanto ricevuto "dal defunto direttamente o indirettamente".

Di seguito tratteremo il caso del coerede che sia succeduto ai propri discendenti ovvero al coniuge che precedentemente avevano goduto del beneficio di una liberalità donativa essendo in vita il de cuius (art. 739 cod. civ.) nonchè di quello del discendente che succede jure rappresentationis a colui che era stato analogamente beneficiato dal de cuius (art. 740 cod. civ.).

Note

nota1

Riforma in esito alla quale è stato altresì eliminato l'anacronistico divieto di donazione tra coniugi, i quali anzi non sono neppure tra loro tenuti (cfr. art. 738 cod. civ.) a conferire le donazioni di modico valore. Più precisamente l'art. 201 della Legge 151/1975 ha determinato l'inclusione, nel novero dei coeredi tenuti alla collazione, anche del coniuge superstite, anteriormente titolare di una quota di usufrutto uxorio, altresì equiparando i figli ed i discendenti legittimi a quelli naturali.
top1

nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.722. D'altronde lo stesso art. 737 cod. civ. riferisce testualmente l'obbligo di provvedere alla collazione "ai coeredi". Vedremo come intendere questa disposizione in sede di esame delle concrete modalità di esecuzione del conferimento di quanto donato in natura.
top2

nota3

Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1982, p.276. In riferimento all'adozione ordinaria il principio generale di eguaglianza è chiaramente enunciato in tema di rappresentazione (art. 468 cod. civ.), di legittimari (art. 536 cod. civ.) e di successione legittima (art. 567 cod. civ.)
top3

nota4

In senso negativo Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.652. Contra Finocchiaro, Diritto di famiglia, Commento sistematico della legge 19 maggio 1975 n.151, 1984, p. 2416. E' stato d'altronde osservato che l'abrogazione dell'art. 780 cod. civ., relativo alla donazione effettuata a figlio naturale non riconoscibile, importa la configurabilità del cumulo tra beneficio relativo alla donazione (sia pure nei limiti della disponibile) e corresponsione di assegno vitalizio: cfr. Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir.civ. e comm. diertto da Cicu-Messineo, vol.XLIII, t.1, Milano, 2000, p.75.
top4

nota5

Così Napoli, I legati, in Le successioni testamentarie, a cura di Bianca, in Giur.sist. civ. e comm., Torino, 1983, p.239.
top5

nota6

È il caso di rilevare come da ciò si ritragga la possibilità per il donatario chiamato all'eredità che già avesse ricevuto beni di valore cospicuo di fare rinunzia all'eredità: venendo meno la qualità di coerede non sarà operativo l'obbligo di procedere alla collazione, salva ovviamente la possibilità di esperire contro costui l'azione di riduzione qualora avesse ricevuto attività in misura lesiva della altrui porzione legittima (così Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giur.sist.civ. e comm., Torino, 1986, p.359).
top6

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • FINOCCHIARO, Diritto di famiglia (legislazione - dottrina - giurisprudenza), Milano, Comm.sist. l. 151/75, 1984
  • MENGONI, Delle succesioni legittime, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1985
  • MORELLI, La comunione e la divisione ereditaria, Torino, Giur.sist.civ.comm., 1986
  • NAPOLI, I legati, Torino, Giur. sist. civ. e comm., 1983

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Soggetti tenuti alla collazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti