Collazione e discendenti successori jure rapresentationis


Ai sensi dell'art. 740 cod. civ. il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente. La ragione del modo di disporre della norma è palese: colui che succede jure rapresentationis subentra nella medesima posizione del proprio ascendente, in essa compreso l'obbligo di effettuare la collazionenota1. Ciò anche nel caso in cui il rappresentante abbia rinunziato all'eredità del rappresentato: infatti i coeredi (del rappresentato) non devono subire danno in conseguenza del fatto che vengano alla successione, al posto del donatario, altri soggetti che si appropriano dell'utilità relativa alla liberalità fatta in vita dal de cuius nota2.

Diversamente deve concludersi per le donazioni che fossero state fatte dal de cuius al rappresentante. Prevale la tesi negativanota3, dal momento che il rappresentante non può dirsi coerede dei soggetti cui profitterebbe la collazione. D'altronde si può osservare che l'art. 739 cod. civ. esclude che l'erede debba conferire le donazioni fatte ai propri discendenti.

Note

nota1

Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 684 e Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., p. 335, il quale precisa che l'obbligo di effettuare la collazione si ripercuoterà anche su colui che subentra, per effetto della trasmissione della delazione, al precente chiamato: anche in questo caso l'erede del trasmittente subentra nella identica quota e posizione del proprio trasmittente e sarà tenuto a collazionare le donazioni di cui abbia in vita beneficiato il proprio dante causa.
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nota2

Nè sarebbe ipotizzabile una lesione della quota di legittima in conseguenza dell'obbligo di operare la collazione da parte del discendente: il computo della porzione legittima infatti si effettua dopo aver detratto le passività, in esse ricompreso l'obbligazione relativa appunto alla collazione (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.123).
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nota3

Forchielli-Angeloni, Della divisione (Artt.713-768), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 566 e Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 1011, il quale ultimo sottolinea che "altrimenti gli altri coeredi verrebbero a conseguire più di quanto avrebbero conseguito se il rappresentato fosse venuto personalmente alla successione". Contra Burdese, La divisione ereditaria, inTratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1982, p.280 e Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.507, i quali ritengono che il rappresentante dovrebbe effettuare la collazione delle donazioni a lui personalmente donate quando concorra con i fratelli. E' tuttavia evidente che questa interpretazione presuppone il riconoscimento della ratio dell'istituto della collazione nella volontà della legge di garantire la uguaglianza tra i coeredi. In realtà il rappresentante è tenuto alla collazione, ma nei limiti in cui alla stessa fosse già obbligato il rappresentato nei cui confronti egli subentra.
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Bibliografia

  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir.
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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