Codice Civile art. 567


SUCCESSIONE DEI FIGLI ADOTTIVI (Rubrica così sostituita dall’art. 77, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Successione dei figli legittimati e adottivi.»)

Ai figli sono equiparati gli adottivi.
(Comma così sostituito dall’art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.»)
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

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