Codice Civile art. 739


DONAZIONI AI DISCENDENTI O AL CONIUGE DELL'EREDE. DONAZIONI A CONIUGI

1. L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
2. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

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