Codice Civile art. 280


abrogato LEGITTIMAZIONE

[1. La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.
2. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.
(Articolo così sostituito dall'art. 122, L. 19 maggio 1975, n. 151)]
(Sezione abrogata dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

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