Legge del 1975 numero 151 art. 201


L'art. 737 del codice civile è sostituito dal seguente:
<e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge
che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò
che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o
indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti
della quota disponibile>>.

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