Nozione di coerede (collazione)


A proposito della nozione di coerede cui profitta la collazione, il modo di disporre dell'art.737 cod.civ., che specifica soltanto le categorie di successibili tenute alla collazione, riferendo invece semplicemente di chi trae vantaggio da essa in chiave di "coerede", legittima l'opinione secondo la quale potrebbe trattarsi anche di soggetti estranei al vincolo familiare.

Si pensi al caso del de cuius che abbia nominato propri eredi sia il figlio, sia un amico estraneo al nucleo familiare. Se l'ereditando aveva posto in essere liberalità donative in favore del proprio discendente Caio ci si può domandare se Caio sia tenuto ad effettuare la collazione. Se la ratio dell'istituto è quella di porre il principio secondo il quale le donazioni sono soggette a collazione quali anticipazioni della futura successione, appare tuttavia chiaro che, non vantando l'estraneo alcuna aspettativa successoria fondata sul vincolo parentale, neppure ha titolo per giovarsi del meccanismo della collazione. In definitiva quest'ultima verrebbe a funzionare sia a carico, sia a favore degli stessi soggettinota1. Questa conclusione in un certo senso manifesta come non sia errata l'opinione secondo la quale il fondamento dell'istituto debba in qualche misura essere ricondotto alla tutela dell'interesse superiore della famiglia.

Note

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Si ritiene cioè che la collazione sia un meccanismo " essenzialmente reciproco", per cui i coeredi indicati dalla norma altro non sono che gli stessi soggetti passivi della collazione: cfr. Forchielli-Angeloni, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, p. 903 e Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1982, p.277.
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Bibliografia

  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000

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