Presupposti di operatività della collazione: sussistenza della comunione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15026 del 14 giugno 2013)

La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
In assenza di una massa ereditaria la collazione non ha modo di operare in concreto, anche se va detto che tale massa potrebbe ben essere formata quale esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. In altre parole, una volta che il/i legittimario/i leso/i o pretermesso/i avesse/ro agito in riduzione contro i donatari o gli attributari di liberalità, su quanto recuperato potrebbe ben operare l'obbligazione collatizia.

Aggiungi un commento