Onere della prova nella petizione ereditaria



Occorre sottolineare come la petitio hereditatis (art. 533 cod.civ.) sia contrassegnata da un peculiare onere probatorio che si atteggia diversamente rispetto, in particolare, a quello che si palesa necessario in tema di azione di rivendicazione (art.948 cod.civ. ).

Ai fini dell'accoglimento della petitio infatti l'attore deve dare semplicemente conto della propria qualità di erede di un determinato soggetto e dell'appartenenza al proprio autore dei diritti sui cespiti che si intendono recuperare (Cass. Civ. Sez.II, 21768/06 ; Tribunale di Bari, 3 ottobre 2006 ). L'azione di rivendicazione conosce invece l'esigenza di dar conto non soltanto di aver acquistato la proprietà (o, ciò che è equivalente, che il proprio dante causa a titolo ereditario, aveva in vita acquistato tale diritto), ma di averla acquisita a domino, in base cioè ad una serie continua di titoli validi ed efficaci fino al periodo necessario ad integrare un'eventuale acquisto per usucapione (Cass. Civ. Sez. II, 10557/01 ) nota1. Nella petitio hereditatis l'onere probatorio attiene, come detto, piuttosto alla qualità ereditaria dell'attore ed al fatto che i beni al tempo dell'apertura della successione erano compresi nell'asse ereditario (Cass. Civ., Sez.II, 5252/04 ;Cass.Civ. Sez. II, 5225/98 ; Cass.Civ. Sez. II, 11813/92 ).

Più specificamente l'attore in petitio deve provare, nell'ipotesi in cui si tratti di elemento controverso, anche la morte del de cuius (mediante produzione in giudizio dell'estratto dei registri dello stato civile in cui è stato trascritto l'atto di morte). La qualità di erede legittimo sarà invece attestata mediante la produzione in giudizio dello stato di famiglia o, se necessario, di un atto notorio, quella di erede testamentario in forza dell'esibizione di copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento olografo o della richiesta di registrazione del testamento pubblico dal quale si ritrae l'istituzione nota2 .

Quanto all'accettazione dell'eredità non si palesa necessario compiere alcuna specifica attività: infatti l'esercizio dell'azione di petizione costituisce di per sè atto che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede e che presuppone necessariamente la volontà di accettare. Esso integra pertanto accettazione tacita di eredità (art.476 cod.civ.) nota3. Poiché l'azione di petizione ha per oggetto anche la condanna del convenuto a restituire i beni di cui sia in possesso, l'attore deve altresì provare l'appartenenza dei beni stessi all'asse ereditario.

Note

nota1

Nell'azione di rivendicazione infatti è onere dell'attore provare la appartenenza dei beni stessi in capo al de cuius, cioè dare la prova della titolarità del de cuius sui beni stessi, mentre nella petitio hereditatis è sufficiente provare il fatto che essi facciano parte della massa ereditaria (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.243). top1

nota2

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.534.
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nota3

Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.209 e Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.198.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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