Rapporto tra azione di petizione di eredità ed azione di rivendicazione



L'erede è, in quanto tale, anche proprietario delle cose che fanno parte dell'eredità devolutagli nota1.

Al medesimo dunque spetta non soltanto l'azione di petizione d'eredità (art.533 cod.civ. ), bensì anche l'azione di rivendicazione (art.948 cod.civ. ). Quest'ultima verrà esercitata ogniqualvolta dovesse essere contestata la titolarità del diritto di proprietà in sè e per sè considerato e non quale riflesso della qualità ereditaria (Cass. Civ., Sez. VI-II, 22915/2013). Si ricade nella prima ipotesi quando, ad esempio, venga contestata la qualità di proprietario che già rivestiva il de cuius in relazione a uno o più dei beni ereditari nota2.

La differenza tra l'uno e l'altro rimedio è invero notevole, pur manifestandosi identità del petitum. Mentre la petitio hereditatis è un'azione universale a carattere reale, nel senso che, sulla scorta del riconoscimento della qualità ereditaria, è intesa ad affermare la titolarità dell' universum jus defuncti, l'azione di rivendicazione non può che riguardare i singoli cespiti (ovvero gruppi di essi) in relazione a ciascun titolo di provenienza nota3. Inoltre occorrerà provare non soltanto di aver acquistato la proprietà, ma di averla acquisita a domino, come si dirà più specificamente in sede di disamina del differente onere probatorio afferente ai due rimedi.

Le due azioni divergono anche quanto alla competenza . L'azione di rivendicazione deve essere proposta in base ad un criterio di competenza territoriale fondata sull'ubicazione dell'immobile (art. 21 cod.proc.civ. 21) e ad una competenza per valore determinabile in base al valore delle cose rivendicate (artt. 14 14 e 15 15 cod.proc.civ.). La proposizione dell'azione di petizione di eredità è ancorata al luogo di apertura della successione (art.22 cod.proc.civ.) nota4.

Note

nota1

Anche se non può essere escluso che all'erede spetti un diritto qualitativamente diverso dalla proprietà (es.: l'usufrutto, l'uso o l'abitazione). In tal caso, prescindendo dai problemi di compatibilità tra la posizione ereditaria (art. 549 cod.civ. ) ed il diritto non pieno, l'azione non potrebbe essere qualificata come rivendicazione.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.264. top2

nota3

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.653.
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nota4

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.431.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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