Cass.Civ., sez.II, n. 5252/2004. Sufficienza della prova della qualità di erede e del fatto che i beni al momento dell'apertura della successione fossero compresi nell'asse ereditario.

La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete ovvero, senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte; la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede e ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi "dell'universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede e il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.

Commento

La sentenza, che scolpisce la distinzione tra rei vindicatio e petitio hereditatis quanto all'onere della prova, conferma l'orientamento delle precedenti Cass. 5225/98 e 11813/92.

Aggiungi un commento