L'azione di petizione d'eredità (
art.533 cod.civ.) non può essere definita sotto il profilo del suo contenuto economico.
La competenza per valore sarà dunque del tribunale (divenuto giudice unico di primo grado in esito all'entrata in vigore, a decorrere dal 2 giugno 1999, della riforma operata dalla Legge 16 giugno 1998, n.
188 ), trattandosi di azione avente valore indeterminabile (II comma, art.
9 cod. proc. civ.) sia quando si domanda il solo riconoscimento della qualità di erede, sia quando viene richiesta la restituzione dei beni ereditari.
Dal punto di vista territoriale si manifesta la competenza del giudice del luogo dell'apertura della successione (art. 22, n.
1 cod. proc. civ.
apri)
nota1 .
Note
nota1
Cfr. Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.159.
top1Bibliografia
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979