Cass. civile, sez. II del 1992 numero 11813 (30/10/1992)


La "petitio hereditatis" ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio di beni ereditari da colui che li possegga vantando un titolo successorio che non compete ("possessor pro herede") ovvero senza alcun titolo ("possessor pro possessore") e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano "iure hereditatis" e che siano contestati dalla controparte. La "petitio hereditatis" si differenzia, pertanto, dalla "rei vindicatio" malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto, beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso, indipendentemente dalla considerazione dello specifico titolo in base al quale il "de cuius" ne aveva il possesso. Ne consegue quanto all'onere probatorio che mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.

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