Alienazione del bene ereditario da parte del possessore di buona fede



Il II comma dell'art. 535 cod.civ. , ad ulteriore disciplina dei rapporti tra possessore dei beni ereditari ed erede vero, contempla l'eventualità in cui il primo ne faccia alienazione in buona fede . Al riguardo viene in considerazione la buona fede soggettiva, vale a dire l'ignoranza di ledere un diritto altrui, situazione che dovrà ricorrere sia nel tempo di instaurazione nel possesso sia nel tempo dell'atto di alienazione, come rende palese la doppia menzione della buona fede di cui alla norma citata in commento. Secondo l'interpretazione preferibile il detto stato soggettivo si presume (cfr. Cass. Civ., Sez.II, 5091/10).
Ciò premesso, la norma citata prescrive che il predetto possessore alienante sia tenuto a restituire all'erede vero unicamente il prezzo o il corrispettivo ricevuto e, laddove questi non siano ancora stati versati, che l'erede subentri nel diritto di conseguirli nota1.

A contrariis, occorre reputare che, ogniqualvolta l'alienazione sia stata effettuata a titolo gratuito ovvero nella consapevolezza del possessore del proprio difetto di titolarità dei cespiti ereditari, l'erede effettivo potrà rivolgersi a costui per ottenere la restituzione del valore del bene. L'azione nei confronti del terzo subacquirente dal possessore sarà invece data all'erede secondo le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 534 cod.civ., norma che disciplina l'acquisto dall'erede apparente. In altri termini l'acquisto del terzo resisterà soltanto qualora questi possa invocare la tutela scaturente dalla situazione di apparenza in senso tecnico evocata dalla citata disposizione. E' stata sostenuta l'alternatività dei due rimedi, ciò che implicherebbe la preclusione di uno di essi in esito alla scelta dell'altro nota2.

Come si è premesso, l'ipotesi considerata è quella del possessore che, avendo in buona fede conseguito la disponibilità del bene, ne faccia alienazione pure in buona fede. Le cose vanno diversamente quando il possessore sia in mala fede soltanto al momento della alienazione (es: Tizio ha conseguito in buona fede il possesso di un bene ereditario; ad un certo punto si rende conto della situazione e cerca di sbarazzarsene vendendolo). Appare possibile nella fattispecie, in applicazione degli artt. 948 I comma e 2038, II comma cod.civ., concludere che il detto possessore sia gravato dell'obbligo di recuperare il bene alienato al fine di restituirlo all'avente diritto (cioè all'erede) in natura. Qualora ciò non fosse possibile, il predetto dovrà corrisponderne il valore effettivo del bene.

Gli interpreti si sono interrogati anche sulle conseguenze della condotta del possessore di denari ereditari che abbia con essi ad acquistare beni nota3. Se il possessore è in mala fede dovrà restituire il danaro, potendo comunque l'erede pretendere la consegna delle cose acquistate; nell'ipotesi in cui, al contrario, il detto possessore abbia agito in buona fede (nel senso sopra riferito tanto al tempo dell'instaurazione del possesso, quanto nel momento del successivo impiego dei denari) egli sarà soltanto obbligato nei confronti dell'erede alla restituzione del bene acquistato, potendo giovarsi della facoltà di liberarsi (così trattenendo l'oggetto dell'acquisto) versando il denaro impiegato nota4.

Il codice non prevede l'ipotesi che i beni ereditari periscano o si deteriorino prima di essere consegnati all'erede vero. Si ritiene che, in tal caso nota5, analogamente a quanto disposto in materia di alienazione dei beni dell'asse, possa farsi applicazione dell'art. 2037 cod.civ. . Occorrerà cioè distinguere tra possessore di buona o di mala fede: il primo non risponde del perimento o del deterioramento, ancorché dipendenti da fatto proprio, se non nei limiti del proprio arricchimento; il secondo è invece tenuto a corrispondere il valore della cosa perita (anche se il perimento è dovuto a caso fortuito), mentre in caso di deterioramento, l'erede a propria scelta può chiedere al possessore l'equivalente, cioè il valore del bene, ovvero la restituzione della cosa unita ad una indennità pari alla diminuzione di valore nota6.

Note

nota1

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt. dir.civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XLII, Milano, 1961, p.251, sottolinea che il principio posto dalla norma esaminata si ravvisa anche nell'art. 2038 cod.civ., il quale, trattando della alienazione di un bene, ricevuto indebitamente da un soggetto, ma in buona fede, pone a carico dell'alienante solo l'obbligazione di restituire il corrispettivo. La differenza tra le due norme consiste nel fatto che nella fattispecie di cui all'art. 535 cod.civ. , al contrario di quella indicata dall'art. 2038 cod.civ. , il possessore non ha ricevuto la cosa da altri, avendo autonomamente conseguito il possesso della stessa ed avendone successivamente disposto. In entrambi i casi è tuttavia richiesto il requisito della buona fede.
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nota2

Così Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.568. Occorre tuttavia osservare che l'art. 534 cod. civ. tratta dei rapporti tra l'erede vero e l'avente causa dall'erede apparente, mentre il II comma dell'art. 535 cod.civ. considera il rapporto tra erede vero e possessore del cespite ereditario che ne abbia fatto alienazione. Tale possessore potrà indifferentemente essere o meno qualificabile in chiave di erede apparente, ciò che gioverà ai fini dell'eventuale perfezionamento della fattispecie acquisitiva a non domino, di cui alla prima norma. Questo non toglie che il rapporto tra colui che, nella disponibilità del bene ereditario, ne abbia fatto alienazione e l'erede vero sia regolato dalla norma qui in commento.
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nota3

Si ritiene cioè che nell'ambito della previsione della norma rientri anche l'ipotesi inversa dell'alienazione, vale a dire l'acquisto di beni compiuto dal possessore con danaro appartenente all'asse ereditario: cfr. Cicu, op.cit., p.253.
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nota4

Ferri, Successioni in generale, in Comm. al cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.236.
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nota5

Prestipino, op.cit., p.569.
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nota6

Deriva da ciò una differenza tra i due debiti: mentre "l'obbligazione del possessore in buona fede ha natura di debito di valuta, l'obbligazione a carico del possessore di mala fede costituisce un vero e proprio debito di valore" (Palazzo, Le successioni, t.1, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.435).
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Bibliografia

  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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